La parificazione del conto dell’agente contabile ha natura intrinseca di atto di controllo interno
L’attività di parificazione, ricadendo in capo ad un soggetto diverso dall’agente contabile, ha natura intrinseca di atto di controllo interno: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nella sent. n. 97/2022, depositata lo scorso 6 aprile.
I giudici hanno ricordato che negli enti locali, di regola, al soggetto che riveste la qualità di Responsabile del Servizio Finanziario compete detta funzione di parificazione, che è estranea alla gestione dell’agente e finalizzata alla verifica della concordanza dei conti con le scritture dell’ente e/o al rilievo di anomalie o circostanze che precludano la chiusura contabile dei rapporti di debito/credito tra l’amministrazione ed il suo agente; da ciò deriva l’irrilevanza del mutamento della titolarità, nel corso dell’esercizio, della qualifica di Responsabile del Servizio Finanziario, poiché l’attività di parificazione del conto è svolta al momento della sua presentazione al termine dell’esercizio o della gestione, se di durata inferiore.