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Illegittimo il diniego di accesso civico motivato solo sul rifiuto del controinteressato

È illegittimo il diniego di accesso civico ad alcune pratiche di finanziamento pubblico fondato solo sul rifiuto del controinteressato ed in assenza di un’adeguata motivazione circa il pregiudizio concreto che l’accesso potrebbe causare alla protezione dei dati personali, alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e agli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali:  è quanto affermato dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, nella sent. 5 aprile 2022, n. 596.

Nel caso specifico, il beneficiario di un finanziamento pubblico, dopo aver ottenuto un finanziamento pubblico, ne aveva subito la revoca per asseriti ritardi nella realizzazione dell’opera finanziata ed impugnato dinanzi al giudice detta decisione; conseguentemente, contestando il fatto che altri concorrenti avevano registrato ritardi nei lavori ma non avevano subito la revoca del finanziamento; richiedeva l’ostensione, sia in termini di accesso civico sia quale accesso difensivo, della seguente documentazione: “a) domanda di collaudo finale delle opere ammesse al finanziamento; b) domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale dei lavori; c) lista pagamenti Md. 3; d) verbale istruttorio di accertamento finale delle opere in sede di collaudo amministrativo e/o in loco previsto dall’art. 2.1.3. del bando”.

I giudici hanno anche affermato che anche l’accesso difensivo (ex Legge n. 241/1990) è legittimo nel caso specifico, visto che il richiedente è titolare:

  • di un interesse serio e non emulativo, in quanto connesso ad una somma di denaro di rilevante importo;
  • diretto, in quanto personale;
  • concreto e attuale, in quanto derivante da una (presunta) lesione di interesse di carattere patrimoniale che è stata azionata in un giudizio pendente avanti al giudice ordinario.

Sussiste, inoltre, il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende tutelare.