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Registri contabili elettronici: le recenti indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

Con la recente risoluzione n. 16 del 28 marzo u.s., l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune utili indicazioni per quanto concerne i registri contabili elettronici.

Dopo aver precisato che tenuta e conservazione dei documenti restano concetti ed adempimenti distinti seppure posti in continuità (si vedano, in questo senso, anche gli articoli 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600), gli esperti dell’Agenzia hanno evidenziato che, nel rispetto della legislazione vigente, i documenti fiscalmente rilevanti consistenti in registri tenuti in formato elettronico:

  • ai fini della loro regolarità, non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
  • entro tale momento vanno posti in conservazione nel rispetto del d.m. 17 giugno 2014 – e, quindi, anche del Codice dell’amministrazione digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e dei relativi provvedimenti attuativi ai quali lo stesso d.m. rinvia – laddove il contribuente voglia mantenerli in formato elettronico, ovvero materializzati (stampati) in caso contrario.