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Mancata costituzione fondo perdite partecipate e successivo ripiano della perdita registrata

Se il Comune non ha costituito il fondo perdite società partecipate e la partecipata ha comunque ripianato, nell’esercizio successivo, la perdita registrata l’anno prima, non è necessario procedere, ora per allora, alla costituzione del fondo in questione: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Toscana, nella delib. n. 58/2022/PRSE, depositata lo scorso 5 aprile.

Secondo i giudici, ove la criticità viene superata, viene meno l’obbligo di accantonamento in quanto l’art. 21, comma 1, del TUSP (Decreto Legislativo n. 175/2016), dispone che “nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l’importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione”.