L’indicazione nell’offerta tecnica dei tempi di esecuzione di un’opera pubblica non comporta la violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica, poiché gli elementi temporali sono rilevanti nella formazione del giudizio sulla qualità e non sull’economicità dell’offerta: è quanto affermato dal TAR Lazio, Latina, nella sent. 5 aprile 2022, n. 325, ritenendo non escludibile dalla gara il concorrente che aveva inserito nella busta dell’offerta tecnica il cronoprogramma dei lavori, peraltro privo di elementi di costo, nonostante il disciplinare di gara avesse previsto il divieto di inserimento di elementi economico – quantitativi all’interno della documentazione che componeva l’offerta tecnica – qualitativa.
Secondo i giudici, il cronoprogramma dei lavori relativi all’esecuzione di un’opera pubblica non deve essere messo in relazione sempre e solo con l’offerta economica e deve escludersi che la conoscenza del fattore tempo anticipata alla fase di valutazione dell’offerta tecnica renda possibile la violazione della regola di segretezza, giacché da essa non è possibile alcuna ricostruzione dei costi che l’impresa concorrente dovrà sostenere.
Il cronoprogramma è certamente un elemento “quantitativo temporale” ma nel significato proprio delle leggi fisiche, in quanto misurabile nel tempo e non in quello delle leggi giuridiche; il che rende discutibile il divieto di inserimento nell’offerta tecnica a pena di esclusione (per tutte: Consiglio di Stato, sez. III, sent. 2 agosto 2017 n. 3874).