Utilizzo nel 2022 delle risorse già assegnate del fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali
Proseguiamo nell’analisi della Legge 28 marzo 2022, n. 25, con cui è stato convertito il DL Sostegni ter (DL n. 4/2022), occupandoci del fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli EE.LL.
L’art. 13, comma 1, del DL conferma per il 2022 l’utilizzo del fondo per l’esercizio delle funzioni degli EE.LL. alla finalità di ristorare la perdita di gettito e le maggiori spese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; prevede, inoltre, che anche per il 2022, le risorse assegnate per l’emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di perdita di gettito possono essere utilizzate per le medesime finalità cui sono state assegnate. Le risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate. Si dispone, inoltre, che le eventuali risorse ricevute in eccesso dagli enti locali al 31 dicembre 2022 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
Il comma 3 prevede che gli enti locali che utilizzano le risorse previste dal comma 1 nell’anno 2022 sono tenuti a inviare al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2022.
Il comma 4 prevede una serie di sanzioni per il mancato rispetto del termine del 31 maggio 2023:
- se la certificazione è trasmessa dopo il 31 maggio 2023 ma entro il 30 giugno 2023, l’ente locale ritardatario subirà una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’80 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024;
- nel caso in cui la certificazione è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la riduzione è comminata in misura pari al 90 per cento, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024;
- qualora la trasmissione manca del tutto, a riduzione è applicata in misura pari al 100 per cento, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024.
Il comma 5 proroga dal 31 ottobre 2022 al 31 ottobre 2023 il termine entro cui è effettuata la verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell’andamento delle spese, ai fini del conguaglio delle somme attribuite.