Mancati incassi del canone patrimoniale attività circense e dell’imposta di soggiorno: le ultime novità

La Legge 28 marzo 2022, n. 25, con cui è stato convertito il DL Sostegni ter (DL n. 4/2022), ha introdotto alcune novità di rilievo anche per i Comuni; in questa occasione ci soffermiamo brevemente su due norme che riguardano le entrate.

L’art. 8, comma 3, del DL Sostegni ter ha disposto la proroga al 30 giugno 2022 dell’esenzione dal pagamento del canone patrimoniale istituito dai comuni, dalle provincie e dalle città metropolitane per i soggetti che esercitano attività circensi e di spettacolo viaggiante (esenzione già prevista dall’art. 65, comma 6, del DL n. 73/2021). Conseguentemente, per il relativo ristoro, il fondo già previsto viene incremento di 3,5 milioni di euro per il 2022; la ripartizione delle somme tra gli enti interessati avverrà con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

L’art. 12, in materia di imposta di soggiorno, incrementa per l’anno in corso di 100 milioni di euro il contributo per il relativo mancato incasso; anche in questo caso, la ripartizione del fondo tra gli enti interessati avverrà con uno o più decreti del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il prossimo 30 aprile.

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