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Gestione dell’economo a cavallo di due esercizi: le indicazioni della Corte dei conti

Se la gestione dell’agente si è protratta per un periodo posto a cavallo di due diversi esercizi finanziari, quest’ultima non avrebbe potuto essere ricompresa in un unico conto, ma avrebbe dovuto essere suddivisa in due distinti documenti, ciascuno riferibile al singolo esercizio di pertinenza: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. giurisdizionale del Veneto, nella sent./ord. n. 83/2022, depositato lo scorso 29 marzo.

Nel caso specifico, l’agente aveva sommato, in unico conto, gli ultimi due mesi di un esercizio e i primi otto mesi dell’esercizio successivo.

Secondo i giudici, si tratta, come è evidente, di periodi di gestione che non possono essere cumulati in un unico documento riassuntivo della gestione, essendo quest’ultima inscindibilmente collegata all’esercizio finanziario dell’ente, con le cui risultanze contabili deve quadrare. Diversamente, il conto non solo non consente di avere contezza, anche minima, della gestione del contabile al fine dell’accertamento della regolarità e, in ultima istanza, della relativa responsabilità, ma soprattutto non consente di verificare la concordanza con le altre scritture dell’Ente.

La gestione contabile è, infatti, un particolare settore dell’attività di gestione dei beni e del danaro pubblico governato da principi e regole speciali ispirati ad esigenze di controllo e garanzia obiettiva per l’accertamento della correttezza e regolarità delle gestioni che, quindi, non solo devono essere organizzate in modo tale che i risultati dell’attività gestoria siano in ogni momento ricollegabili, in modo certo, chiaro e continuativo, con le scritture elementari e generali tenute dalla ragioneria dell’ente, ma anche che ciò debba necessariamente emergere in primis dal conto reso e sottoposto a giudizio.