Se la lex specialis di gara richiede espressamente, a pena di esclusione, un’offerta economica/tecnica completa dell’elencazione dei singoli prodotti offerti, non può ritenersi conforme a tale fondamentale requisito la predisposizione di un’offerta tecnico-economica mancante della indicazione di taluni prodotti, con la conseguenza che è legittima l’estromissione dalla gara: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. III, nella sent. 21 marzo 2022, n. 2003.
I giudici hanno ricordato che l’amministrazione che indice una procedura selettiva è vincolata al rispetto delle previsioni della lex specialis della procedura medesima, le cui prescrizioni risultano intangibili e non possono essere modificate o disapplicate, salvo naturalmente l’eventuale esercizio del potere di autotutela. Nel caso di specie, la previsione circa la necessità dell’elencazione completa dei prodotti in sede di offerta ha un carattere vincolante non solo nei confronti dei concorrenti ma anche della stazione appaltante soggetta, in applicazione dell’art. 97 Cost., al principio generale del c.d. autovincolo (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 21 gennaio 2015, n. 215; sez. V, sent. 22 marzo 2016, n. 1173; sez. III, sent. 13 gennaio 2016, n. 74).
Né la carenza dell’offerta economica e tecnica può in alcun modo essere sanata attraverso la procedura del soccorso istruttorio, perché tale possibilità in ordine a eventuali profili di carenza e/o inintelligibilità dell’offerta tecnica e/o economica è strettamente presidiata e limitata anzitutto dalla lettera dell’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), a tenore del quale il soccorso istruttorio è consentito per porre rimedio alle carenze e irregolarità delle dichiarazioni e dei documenti dei concorrenti “con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica”.
È pacificamente riconosciuto da un consolidato giurisprudenziale che il soccorso istruttorio ha come finalità quella di consentire l’integrazione della documentazione già prodotta in gara ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale e non anche di consentire all’offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte (TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 22 settembre 2020, n. 9661).