Ritrasmissione del conto dell’economo e sopravvenuta quiescenza del responsabile del servizio finanziario

Se la Corte dei conti chiede nuovamente la trasmissione del conto dell’economo in quanto il primo invio conteneva delle irregolarità da sanare e nel frattempo il responsabile del servizio finanziario non sia più in servizio, il nuovo conto deve essere vistato dal responsabile che ricopre la carica al momento della nuova trasmissione: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per il Veneto, nella sent./ord. n. 81/2022, depositata lo scorso 28 marzo.

Nel caso specifico, il primo invio del conto era stato dichiarato irregolare, “in quanto attinente ad una frazione della gestione dell’agente relativa ad un periodo non coincidente con l’esercizio finanziario”; l’economo, nel provvedere al secondo inoltro con le necessarie sistemazioni, dichiarava che il conto era privo del visto del responsabile del servizio finanziario in quanto detto soggetto, nel frattempo, non era più in servizio; la Corte, dopo aver evidenziato che l’assenza del visto impediva l’esame del conto, ha stigmatizzato il comportamento dell’economo, affermando che “Il fatto che il Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente rivestente tale qualifica nell’esercizio riferimento non sia attualmente più in servizio è del tutto irrilevante, potendo e dovendo essere apposto il visto, condizione di procedibilità per l’esame del conto, da parte dell’attuale Responsabile”.

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