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Non opera il principio di rotazione nel caso di procedura aperta a tutti gli interessati

Il principio di rotazione, previsto dall’art. 36 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), b) non opera nel caso in cui la stazione appaltante invita alla procedura negoziata tutti gli operatori che avevano fatto domanda di partecipazione alla precedente procedura aperta: è quanto affermato dal TAR Veneto, sez. II, nella sent. 17 marzo 2022, n. 454.

Ed infatti, non essendoci stata alcuna discrezionalità nella scelta dei soggetti da invitare, il principio non trova giustificazione, finendo per risultare ingiustamente punitiva di un singolo operatore, sol perché gestore uscente del servizio (cfr. TAR Toscana, sentt. n. 1166 e 1167 del 2021).

I giudici veneti hanno richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui “in mancanza di una effettiva manifestazione di esercizio della discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante nella selezione degli invitati, deve ritenersi insussistente il presupposto applicativo del principio di rotazione, che a quella discrezionalità, e ai fini regolatori/limitativi della stessa, è strettamente collegato” (ord. nn. 106 e 113 del 2022).