Accertamento di trasferimenti a rendicontazione: il warning della Corte dei conti
Il punto 3.6 dell’Allegato 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 prevede che, in caso di trasferimenti a rendicontazione, l’ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate, con imputazione ai medesimi esercizi cui l’amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni.
Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia-Romagna, nella delib. n. 29/2022/PRSP, depositata lo scorso 21 marzo, tale principio contabile altro non è che espressione del generale principio della contabilità finanziaria potenziata, in base al quale possono essere iscritte in bilancio solo obbligazioni giuridicamente perfezionate. Diversamente operando, vale a dire iscrivendo in entrata i contributi a rendicontazione prima del verificarsi della condizione legittimante il maturare del credito nei confronti del soggetto erogante, l’ente andrebbe a sovrastimare le entrate relative all’esercizio in cui esse vengono in tal modo anticipatamente imputate, con conseguente rischio per i complessi equilibri del bilancio attraverso una dilatazione della capacità di spesa (cfr. sez. reg. di controllo per l’Emilia-Romagna, deliberazioni n. 259/2021/PRSE, 126/2021/PRSE, 142/2021/PRSE).