I commissari di gara devono possedere competenze nelle aree omogenee a quelle dell’appalto

Per giurisprudenza costante, l’art. 77 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) che richiede il possesso da parte del commissario di una specifica competenza nel settore non impone una rigida corrispondenza tra la competenza dei membri della commissione e gli ambiti materiali che concorrono all’integrazione del complessivo oggetto del contratto. La stessa giurisprudenza ritiene che, in ogni caso, la competenza ed esperienza richieste ai commissari devono essere riferite ad aree tematiche omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto, precisando che tale competenza ed esperienza non devono essere necessariamente desunte da uno specifico titolo di studio, potendo, invece, risultare anche da attività espletate e da incarichi svolti in precedenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 1° marzo 2021, n. 1700 e 1° ottobre 2018, n. 5603; sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8700).

Inoltre, il requisito della esperienza nello specifico settore non riguarda indistintamente tutti i componenti della commissione e va interpretato, non secondo un approccio formale e atomistico, che tenga conto delle sole professionalità tecnico-settoriali implicate dagli specifici criteri di valutazione la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, che valorizzi le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze della pubblica amministrazione, alle quali quei criteri siano funzionalmente ordinati, sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali vanno ad incidere; non è imposta in sostanza una rigida corrispondenza tra competenza dei membri della commissione e ambiti materiali che concorrono all’integrazione del complessivo oggetto del contratto. In tale prospettiva la presenza, pertanto, di componenti portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura gestionale ed amministrativa, sia di natura tecnica, risponde, in un rapporto di complementarietà, alle esigenze valutative imposte dall’espletamento della gara (ex multis, cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 17 giugno 2019, n. 4050).

Il TAR Veneto, nella recente sent. 18 marzo 2022, n. 476, applicando i suesposti principi ermeneutici, ha affermato che, in relazione ad una gara di appalto avente ad oggetto il servizio di noleggio di monopattini elettrici sul territorio comunale, ha ritenuto competente la commissione di gara nella quale:

  • il Presidente, laureato in Ingegneria, era il Dirigente dell’ufficio Strade Giardini Mobilità Traffico Tecnico Circoscrizioni Arredo Urbano, che aveva anche svolto vari incari nell’ambito dei trasporti pubblici;
  • un commissario, laureato in giurisprudenza, era il Dirigente della Polizia Municipale del Comune di Verona, che aveva anche svolto significativi incarichi di carattere tecnico-giuridico;
  • un commissario, con laure in giurisprudenza, era dirigente dell’Ufficio Coordinamento Commercio Attività Produttive, che aveva anche svolto l’incarico di funzionario presso il Settore Economato-Approvvigionamenti, ufficio appalti.

 

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