L’art. 58 del DL n. 112/2008 dispone che il Comune predisponga il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, inserendovi, “sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali”.
Secondo quanto evidenziato dal TAR Lombardia, Brescia, sez. II, nella sent. 23 marzo 2022, n. 275, all’interno di detto piano può essere inserita anche un’area del patrimonio comunale precedentemente adibita a parcheggio: ciò in quanto, secondo i giudici, la destinazione dell’area non può considerarsi strumentale all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’ente locale.
Nel caso specifico, inoltre, è stata ritenuta legittima anche la contestuale variazione della classificazione urbanistica, qualificando la medesima area quale nuovo comparto produttivo.