Un’offerta che non possiede le caratteristiche essenziali e indefettibili – ossia i requisiti minimi – delle prestazioni o del bene previsti dalla lex specialis della gara risulta carente di una condizione di partecipazione alla procedura selettiva, perché non è ammissibile che il contratto venga aggiudicato a un concorrente che non garantisca il minimo prestabilito che vale a individuare l’essenza stessa della res richiesta: è quanto ribadito dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, nella sent. 21 marzo 2022, n. 496, confermando un noto orientamento (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 2 marzo 2022, n. 1486; TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 3 novembre 2021, n. 2410), che impone, in dette ipotesi, l’esclusione (circostanza non avvenuta, nel caso specifico, per un errore di valutazione da parte della stazione appaltante).
Secondo i giudici calabresi, inoltre, non depone in senso contrario la circostanza che la lex specialis non disponga espressamente la sanzione espulsiva per l’offerta che presenti caratteristiche difformi da quelle pretese, risolvendosi tale difformità in un aliud pro alio che comporta, di per sé, l’esclusione dalla gara, anche in mancanza di un’apposita comminatoria in tal senso.
Nel caso specifico, il bando di gara richiedeva la fornitura di distributori automatici di prodotti igienico-sanitari (disinfettanti, cerotti, salviettine, ecc.) e uno dei concorrenti aveva, invece, presentato un’offerta di distributori di snack e bevande.