Non è possibile attivare il soccorso istruttorio nel caso di esclusione per indeterminatezza dell’offerta tecnica: è quanto affermato dal TAR Marche, sez. I, nella sent. 17 marzo 2022, n. 169.
Ed infatti, l’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) prevede espressamente che le carenze formali possono essere sanate attraverso la procedura del c.d. soccorso istruttorio “con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica ed all’offerta tecnica”. Tale divieto è stato interpretato in giurisprudenza nel senso che possono essere sanate le carenze documentali che “non costituiscono imprecisioni dell’offerta o difformità di essa rispetto alle prescrizioni del capitolato prestazionale, quanto, piuttosto, inesattezze documentali frutto di meri errori ovvero di imprecisioni imputabili alla formulazione degli atti di gara” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 27 marzo 2020, n. 2146).
Nel caso specifico, l’offerta riguardava il servizio di addobbi luminosi ed il capitolato di gara imponeva di indicare dettagliatamente, nel numero e nella tipologia, gli addobbi luminosi natalizi, luminarie, decorazione alberi veri, noleggio e allestimento alberi di luci o sintetici, archi luminosi, tettini di luci e allestimenti luminosi vari: secondo i giudici, l’indicazione del numero degli elementi scenografici da collocare in ogni singola piazza/via era da considerarsi essenziale, con la conseguenza che, in assenza, l’offerta doveva considerarsi indeterminata e non oggetto di soccorso istruttorio.