Scarsa tempestività dei pagamenti: il warning della Corte dei conti
La violazione dei termini di pagamento, da una parte, comporta per il Comune il dovere di individuare e soprattutto di attuare misure in grado di garantire il rispetto degli stessi, dall’altra, consente al creditore di ottenere, a carico del bilancio comunale, consistenti interessi legali di mora: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Piemonte, nella delib. n. 39/2022/PRSE, depositata lo scorso 21 marzo.
L’indicatore di tempestività dei pagamenti è stato introdotto dall’articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014 con la modifica apportata all’articolo 33 comma 1 del d.lgs. n. 33 del 2013.
Quest’ultima norma, infatti, prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare annualmente e, a partire dal 2015, anche trimestralmente un indicatore di tempestività dei pagamenti relativo ai propri tempi medi di pagamento.
Con successivo D.P.C.M. del 22 settembre 2014 sono state definite le modalità di elaborazione e di pubblicazione dell’indicatore de quo ed è stato specificato che l’indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato “come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento”.
In seguito, il Ministero dell’Economia e Finanze ha fornito istruzioni operative mediante le circolari n. 3/2015 e n. 22/2015, precisando che “devono essere prese in considerazione tutte le fatture pagate nel periodo, indipendentemente dalla data di emissione della fattura”. L’indicatore di tempestività di pagamento, pertanto, è riferito ed è calcolato sulla totalità delle fatture che risultano pagate dall’Ente nel periodo di riferimento, siano esse fatture relative all’esercizio in corso sia fatture relative ad
esercizi precedenti.
In merito, occorre evidenziare che il rispetto della tempestività dei pagamenti risponde ad uno specifico obbligo di legge previsto dall’art. 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e da tale obbligo di legge ne consegue la necessità di adottare ogni misura organizzativa idonea a garantire il rispetto dei limiti di legge previsti dalla normativa vigente.
Infine, in materia va evidenziato che la Legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha introdotto un nuovo obbligo (differito all’anno 2021 con l’art. 1, comma 854, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160) di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali. La recente normativa interviene anche sulle modalità di calcolo dei tempi di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali, stabilendo che: l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti è “calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente” (comma 859, lettera b) e “i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare” (comma 861).