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Escluso l’accesso civico generalizzato se può pregiudicare il regolare svolgimento di attività ispettive

Una fondazione operante nel settore sanitario non ha diritto di accesso civico alla documentazione sugli esiti dei controlli effettuati dalla Regione (e sulle sanzioni comminate) nei confronti di altre strutture post acuzie: è quanto affermato dal TAR Lazio, Roma, sez. III quater, nella sent. 18 marzo 2022, n. 3124.

Come è noto, l’art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo n. 33/2013, in materia di accesso civico generalizzato, prescrive che “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis”. Il successivo art. 5 bis prevede che “l’accesso civico di cui all’art. 5 comma 2 è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: … g) il regolare svolgimento di attività ispettive”.

Conseguentemente, l’istanza di acceso avente ad oggetto i controlli eseguiti dalla Regione sulle cartelle cliniche per i ricoveri effettuati in un determinato periodo rientra ictu oculi nei casi in cui detta forma di accesso è esclusa.