No all’accesso civico alla copia dei pagamenti dei tributi locali degli amministratori comunali

È legittimo il diniego alla richiesta di accesso civico alla “copia integrale” dei pagamenti dei tributi locali (ICI, IMU e TARSU) degli amministratori comunali, di maggioranza e di minoranza, degli ultimi cinque anni, con specificazione dei dati catastali (subalterno e particella), in possesso e/o in comunione: è quanto affermato dal Garante della privacy nel parere su istanza di accesso civico doc. web. n. 9753567 dello scorso 4 marzo (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9753567).

Secondo il Garante, l’oggetto dell’accesso è eccessivamente dettagliato e, tenuto conto della variegata tipologia e natura delle informazioni e dei dati personali richiesti, del ridotto contesto territoriale di riferimento (nel caso specifico, si trattava di un Comune di circa 3400 abitanti), nonché della circostanza che fra le persone controinteressate vi sono anche soggetti che non rivestono più la carica istituzionale, deve ritenersi che l’istanza rientri in una delle fattispecie per le quali l’accesso civico possa essere rifiutato ai sensi della normativa vigente. Ciò in quanto l’ostensione del “complesso” dei dati e delle informazioni richieste – benché riferita a soggetti titolari di incarichi politici – determina un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati, con possibili ripercussioni negative sul piano personale (soprattutto in ambiti territoriali di dimensioni ridotte) e la cui conoscenza – tenendo conto anche del particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico – può arrecare, in relazione ai casi e al contesto in cui possono essere utilizzati da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo n. 33/2013.

 

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