Come previsto dall’All. 4/2 (Principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria) al Decreto Legislativo n. 118/2011, par. 3.11 l’obbligazione per i permessi di costruire è articolata in due quote:
- la prima (oneri di urbanizzazione) è immediatamente esigibile ed è collegata al rilascio del permesso al soggetto richiedente, salva la possibilità di rateizzazione (eventualmente garantita da fidejussione);
- la seconda (costo di costruzione) è esigibile nel corso dell’opera e, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell’opera.
Pertanto, la prima quota è accertata e imputata nell’esercizio in cui avviene il rilascio del permesso, la seconda è accertata a seguito della comunicazione di avvio lavori e imputata all’esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall’ente, viene a scadenza la relativa quota.
Conseguentemente, come affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per le Marche, nella delib. n. 24/2022/PRSP depositata lo scorso 14 marzo, “anche i crediti derivanti dal rilascio dei permessi di costruire possono dar luogo ad entrate di dubbia e difficile esigibilità e, pertanto, richiedere la loro svalutazione mediante congruo accantonamento a FCDE, salvo che non si tratti di “crediti assistiti da fideiussione” (§ 3.3 dell’All. 4/2)”.