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Dissesto: i presupposti previsti dal TUEL non devono necessariamente coesistere

L’art. 244 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) prevede che “Si ha stato di dissesto finanziario se l’ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte”.

Il Consiglio di Stato, sez. V, nella recente sent. 10 marzo 2022, n. 1711, ha ribadito che, per giurisprudenza costante (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 16 gennaio 2012, n. 132; TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. 14 ottobre 2010, n. 32825), i due citati presupposti (assolvimento funzioni e crediti esigibili) sono autonomi tra loro e possono anche non necessariamente coesistere, alla luce della particella “ovvero”.

Il ricorrere anche solo uno di essi (nel caso di specie, la sussistenza di una ingente mole di crediti liquidi ed esigibili) è, dunque, sufficiente per vincolare il Comune (la giurisprudenza parla proprio di “atto doveroso”) ad adottare la delibera di dissesto.