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Accordo-quadro: la posizione dell’aggiudicatario

Nel caso dell’accordo-quadro, il contraente che si aggiudica la gara non acquisisce un diritto a rendere il servizio all’Amministrazione nella misura massima del valore stimato, bensì ad essere l’operatore che stipulerà i singoli contratti specifici, di volta in volta conclusi secondo le esigenze delle singole amministrazioni: è quanto affermato dal TAR Veneto, sez. III, nella sent. 4 marzo 2022, n. 395.

L’operatore, quindi, non ha la certezza di fornire integralmente il servizio o la fornitura nei confronti delle amministrazioni contraenti per il sol fatto dell’aggiudicazione della gara sull’accordo quadro, né di rendere necessariamente tutte le tipologie di servizio contemplate dall’accordo quadro medesimo (si vedano, TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 11 febbrai 2021, n. 387; TAR Campania, Napoli, sez. I, sent. 10 maggio 2021, n. 3106).

L’unico elemento da cui non si può prescindere e che va indicato nella disciplina di gara e nell’accordo-quadro, in sintonia con la decisione della Corte di Giustizia UE sez. VIII – 19/12/2018 (causa C-216/2017), è il “massimale” che ogni azienda può chiedere all’appaltatore.