Dissesto: la competenza dell’OSL riguarda i fatti precedenti anche se accertati successivamente
Rientrano nella competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione tutti i debiti “verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato” (art. 252, comma 4 e art. 254, comma 3, lett. a) del TUEL – Decreto Legislativo n. 267/2000), pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data: è quanto ribadito dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, nella sent. 11 marzo 2022, n. 426.
È stato chiarito che rientrano nella competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di “atti e fatti di gestione” pregressi alla dichiarazione di dissesto (Consiglio di Stato, Ad. Plen., sent. 5 agosto 2020, n. 15): ciò perché la disciplina normativa sul dissesto, basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell’ente locale, può produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell’Ente possono essere attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento giurisdizionale sia successivo (Consiglio di Stato, Ad. Plen., sent. 12 gennaio 2022, n. 1).
Conseguentemente, è inammissibile l’ottemperanza relativa ad un credito sorto prima della dichiarazione del dissesto anche se accertata dal giudice in epoca successiva, in quanto l’art. 248, comma 2, del TUEL stabilisce che “dalla data della dichiarazione di dissesto e fino all’approvazione del rendiconto (…) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’Ente per debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione (…)”.