Nelle gare pubbliche la funzione dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante è soltanto quella di esplicitare e rendere comprensibile il significato e la ratio della disciplina di gara, su un piano puramente interpretativo, essendo escluso che essi possano essere utilizzati per modificare o integrare la lex specialis, attribuendo alle relative disposizioni una portata più ampia di quella testuale e introducendo nuove prescrizioni vincolanti, ovvero conducendo alla disapplicazione di quelle esistenti: è quanto ribadito dal TAR Lazio, Latina, sez. I, nella sent. 24 febbraio 2022, n. 176, confermando un noto orientamento (cfr. TAR Lazio, Latina, sez. I, 11 febbraio 2022, n. 134; sez. I, sent. 9 dicembre 2020, n. 465; TAR Toscana, sez. III, sent. 23 luglio 2020, n. 961; TAR Campania, Napoli, sez. I, sent. 16 marzo 2020, n. 1134).
Infatti, in una situazione di obiettiva incertezza dipendente dal fatto che le clausole della lex specialis risultano malamente formulate o si prestano comunque ad incertezze interpretative o siano equivoche, la risposta dell’Amministrazione appaltante ad una richiesta di chiarimenti avanzata dai concorrenti non costituisce un’indebita e perciò illegittima modifica delle regole di gara, ma una sorta d’interpretazione autentica con cui chiarisce la propria volontà provvedimentale in un primo momento poco intelligibile, precisando e meglio delucidando le previsioni della lex specialis; i chiarimenti, infatti, operano a beneficio di tutti e laddove trasparenti, tempestivi, ispirati al principio del favor partecipationis e resi pubblici, non comportano, se giustificati da un oggettiva incertezza della suddetta lex specialis, alcun pregiudizio per gli aspiranti offerenti, tale da rendere preferibile, a dispetto del principio di economicità, l’autoannullamento del bando e la sua ripubblicazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 gennaio 2021 nn. 876 e 879; sez. III, 27 giugno 2019 n. 4418; sez. III, 23 aprile 2019 n. 2593; TAR Lazio, Latina, sez. I, 11 febbraio 2022 n. 134).
Nel caso specifico affrontato dai giudici del TAR Latina, si era creato un potenziale conflitto fra due norme del capitolato speciale, delle quali una prevedeva un’organizzazione di servizio con la presenza di otto operatori al giorno e l’altra prevedeva la presenza di quattordici operatori: i giudici hanno ritenuto corretta e non pregiudicante il regolare svolgimento della gara la precisazione della stazione appaltante secondo cui ai concorrenti veniva richiesta la presenza di otto operatori al giorno, rimanendo a carico della stazione appaltante la copertura degli altri sei operatori.