L’art. 209, comma 1, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) definisce il servizio di tesoreria come il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie.
L’accredito delle somme sul conto tenuto dal tesoriere ed intestato all’ente locale, ai sensi del comma 3 del citato art. 209, segna il momento in cui le stesse entrano nella disponibilità dell’ente locale.
Sul punto segnaliamo la sent. 3 marzo 2022, n. 272, del TAR Toscana, sez. III, nella quale i giudici hanno affermato che è irrilevante la circostanza che la quietanza di una somma pagata dal contribuente a titolo di sanzioni edilizie riporti una data successiva a quello dell’operazione, visto che rileva comunque la data in cui il Comune ha avuto la disponibilità della somma, con la conseguenza che l’eventuale ritardo con cui il tesoriere comunica l’operazione al Comune non può tradursi in danno di chi abbia tempestivamente eseguito il pagamento.