La prescrizione del credito non consente l’emissione della nota di variazione IVA: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 102 del 10 marzo 2022.
Come è noto, l’art. 26, comma 2, del Decreto IVA (DPR n. 633/1972), in materia di variazioni dell’imponibile, dispone che “Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25”.
Secondo l’Agenzia, la prescrizione non può essere assimilata alle figure previste dalla norma in quanto, pur determinando l’estinzione del diritto a percepire il corrispettivo dell’operazione resa, così alterando definitivamente il rapporto tra le parti, consegue, diversamente dalle ipotesi di risoluzione o recesso, all’inerzia ingiustificata del creditore; il mancato pagamento assume, quindi, rilievo costitutivo nelle sole ipotesi in cui il creditore abbia esperito tutte le azioni volte al recupero del proprio credito ma non abbia trovato soddisfacimento e non anche quando, con il suo comportamento inerte, non ha impedito la prescrizione del proprio credito.