Istituto zooprofilattico: inconferibile l’incarico di direttore al candidato alle recenti elezioni regionali

Al candidato alle elezioni regionali tenutesi negli ultimi cinque anni non può conferirsi l’incarico di direttore generale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale regionale: è quanto affermato dall’ANAC con la delibera n. 73/2022 dello scorso 8 febbraio.

Secondo l’Autorità, nel caso specifico, trova applicazione l’art. 8, comma 1, del Decreto Legislativo n. 39/2013, secondo cui “Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL”.

Dirimente è la natura giuridica dell’ente in destinazione, ossia dell’Istituto zooprofilattico
sperimentale regionale: sul punto l’ANAC, nel PNA 2015 (sezione dedicata alla “Sanità”), aveva già avuto modo di chiarire che gli istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) sono soggetti che devono essere ricompresi nelle “aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale” (art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001).

 

 

 

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