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La disciplina dei gruppi consiliari rientra tra le prerogative del Consiglio Comunale

Posto che l’esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art. 38, comma 3; art. 39, comma 4 e art. 125 del TUEL – Decreto Legislativo n. 267/2000), la disciplina dei gruppi consiliari deve, comunque, essere regolata da apposite norme statutarie e regolamentari adottate dai singoli enti locali nell’ambito dell’autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta dall’art. 38 del TUEL: è quanto affermato dal Ministero dell’Interno in un recente parere, pubblicato lo scorso 7 marzo (https://dait.interno.gov.it/pareri/99409).

In ragione di detta autonomia, ad esempio, il Consiglio può prevedere un numero minimo necessario di consiglieri perché possa validamente costituirsi un gruppo, con la conseguenza che, in difetto, il consigliere confluirà nel gruppo misto.

Gli esperti del Ministero hanno anche ricordato che, sulla base di una risalente pronuncia della giustizia amministrativa (TRGA Trentino Alto Adige – sez. di Trento, sent. n. 75/2009), che “il principio generale del divieto di mandato imperativo sancito dall’art. 67 della Costituzione … pacificamente applicabile ad ogni assemblea elettiva, assicura ad ogni consigliere l’esercizio del mandato ricevuto dagli elettori, pur conservando verso gli stessi la responsabilità politica, con assoluta libertà, ivi compresa quella di far venir meno l’appartenenza dell’eletto alla lista o alla coalizione di originaria appartenenza”. In linea con il principio generale secondo il quale, all’elemento “statico” dell’elezione in una lista si sovrappone quello “dinamico”, fondato sull’autonomia politica dei consiglieri, si ritengono in genere ammissibili anche i mutamenti all’interno delle forze politiche che comportano altrettanti cambiamenti nei gruppi consiliari.