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I tre valori che può assumere l’indice di tempestività dei pagamenti

Uno degli aspetti più importanti oggetto di verifica da parte della Corte dei conti è rappresentato dal valore dell’indice di tempestività dei pagamenti.

Come ricordato recentemente dalla sez. reg. di controllo per l’Abruzzo nella delib. n. 52/2022/PRSE, depositata lo scorso 7 marzo, tre sono i valori che l’indice può assumere:

  • un valore positivo, che evidenzia un ritardo medio sui tempi di pagamento;
  • un valore pari a zero, che indica il sostanziale rispetto delle scadenze;
  • un valore negativo, che indica una media ponderata di pagamenti inferiore rispetto alla scadenza delle fatture oggetto di rilevazione.

I giudici contabili hanno ricordato che dal 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 862, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, elaborato l’indicatore di tempestività dei pagamenti riferito all’esercizio precedente, gli enti che non rispettano i termini di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo n. 231/2002 (calcolato come termine medio complessivo per tutte le transazioni commerciali), entro il 28 febbraio debbano procedere, con delibera di Giunta, a stanziare nel proprio bilancio un accantonamento, tra i fondi della missione 20, denominato “Fondo di garanzia debiti commerciali”, per un importo determinato in misura percentuale degli stanziamenti del bilancio corrente per la spesa di acquisto di beni e servizi, via via crescente in base alla maggiore consistenza dell’entità del ritardo.