Mancata trasmissione del questionario al rendiconto: il warning della Corte dei conti

L’art. 1, commi 166 e 167, Legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel quadro istituzionale autonomistico disegnato dalla riforma costituzionale del 2001, ha espressamente previsto che, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali trasmettano alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto redatta secondo le linee guida definite annualmente dalla Sezione delle Autonomie.

Le disposizioni richiamate, com’è noto, valorizzano da un lato il ruolo della Corte dei conti quale “garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico” (così Corte costituzionale, sentenza n. 29/1995), dall’altro il rapporto tra gli organi di controllo interno degli Enti locali e le Sezioni regionali di controllo della Corte, quali organi di controllo esterno al sistema delle autonomie locali.

Da quanto sinteticamente esposto, quindi, come ribadito recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, nella delib. n. 34/2022/PRSE, depositata lo scorso 1° maro, risulta evidente l’importanza di una completa e tempestiva compilazione e trasmissione della relazione-questionario dell’organo di revisione, al fine di consentire alla Sezione regionale di controllo di assolvere al proprio compito istituzionale di presidio dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica. Nel caso specifico, i giudici lombardi hanno stigmatizzato il comportamento del revisore che, nonostante la scadenza del termine ordinario previsto, un primo invito ed un ulteriore sollecito, non aveva provveduto all’adempimento in discorso in relazione al rendiconto 2020.

 

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