Le multe stradali non possono finanziare misure di previdenza integrativa per gli ausiliari del traffico

Al personale ausiliario del traffico non possono essere riconosciute le misure di previdenza integrativa previste dall’art. 208 del Codice della strada (Decreto Legislativo n. 285/1992) e finanziate con i proventi delle sanzioni per violazione del medesimo Codice: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia-Romagna, con la delib. n. 24/2022/PAR, depositata lo scorso 4 marzo.

Come è noto, l’art. 208, comma 4, del Codice della strada (Decreto Legislativo n. 285/1992), così come modificato dalla Legge n. 120/2010, contiene un parziale vincolo di destinazione per i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti agli enti locali per le violazioni previste dallo stesso Codice; fra tali destinazioni rientrano le “misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12”, ossia il personale appartenente ai Corpi di  polizia provinciale e municipale.

L’ art. 12 bis del Codice della strada, tuttavia, qualifica gli ausiliari del traffico quali figure diverse dalla polizia municipale, visto che, su incarico del Sindaco, collaborano e coadiuvano il personale della polizia municipale con compiti limitati all’inosservanza dei limiti temporali di sosta, inosservanza dell’obbligo di pagamento e di azionamento del dispositivo controllo, inosservanza della segnaletica stradale nei contesti urbani definiti dalla disposizione normativa.

Da un punto di vista contabile, la previsione di vincoli di destinazione di entrate per loro natura aleatoria ed incerte nell’ammontare realizza, altresì, la finalità di salvaguardare gli equilibri di bilancio degli enti evitando la destinazione delle predette entrate a spese correnti.

Secondo i giudici, l’indicazione dettagliata delle finalità perseguibili con i proventi di cui trattasi e la natura del fondo che gli stessi vanno a costituire, ossia speciale e ad utilizzo vincolato a cautela degli equilibri di bilancio in funzione di una adeguata soddisfazione di rilevanti interessi pubblici che si riconnettono alla missione 03 del bilancio “Ordine pubblico e sicurezza”, fanno escludere la possibilità di qualsivoglia interpretazione estensiva del campo di azione da parte degli enti locali per l’utilizzo dei proventi al di là dello stretto dettato normativo: di conseguenza, posto che gli ausiliari del traffico non possono considerarsi membri del Corpo di Polizia Municipale, i proventi delle sanzioni del Codice della strada non possono essere destinati per finanziare misure di previdenza integrativa a loro favore.

La Corte ha, poi, ricordato che i proventi sono oggetto di amministrazione separata ai sensi dell’art. 393 del DPR n. 495/92 (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della strada), che impone agli enti locali di iscrivere nel proprio bilancio un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti ai sensi dell’articolo 208 in questione.

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