La corretta contabilizzazione dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come previsto rispettivamente dall’art. 180 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) per le modalità di riscossione, e dall’art. 195 del TUEL per il loro successivo utilizzo, non consiste nella sola constatazione ex post della effettiva copertura in termini di cassa delle spese sostenute, ma prevede una continua e puntuale rilevazione della cassa vincolata nel corso della gestione, al fine di verificare costantemente il rispetto delle norme ed il mantenimento dell’equilibrio della cassa, distintamente per le sue componenti libera e vincolata: è quanto ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Toscana, nella recente delib. n. 16/2022/PRSE, depositata lo scorso 3 marzo.
Il mancato rispetto delle norme in materia può comportare, come puntualmente evidenziato dai giudici contabili, può comportare numerose problematiche:
- non permette di definire l’ammontare complessivo delle entrate vincolate nella destinazione e l’eventuale loro impiego per il pagamento di spese correnti ai sensi dell’art. 195 del TUEL;
- non consente la valutazione del rispetto dell’art. 222 del TUEL nel corso dell’esercizio;
- comporta una non corretta rappresentazione del fondo di cassa nel conto presentato dal tesoriere dell’Ente e allegato al rendiconto della gestione di cui all’art. 226 TUEL;
- determina l’inosservanza dei principi contabili di attendibilità, veridicità e integrità del bilancio ed è anche suscettibile di incidere sulla corretta gestione dei flussi di cassa e sulla loro verificabilità;
- impedisce che vengano alla luce eventuali situazioni di precarietà del bilancio, quali quelle che conseguono al ripetuto o costante utilizzo di fondi vincolati per il pagamento di spese correnti, sintomo, a sua volta, dell’impossibilità di finanziare le spese ordinarie con le risorse destinate alla generalità del bilancio.