Minimo e scusabile ritardo nella risposta al soccorso istruttorio: niente esclusione

Non è da escludere l’operatore economico che, a causa di un malfunzionamento della rete conseguente ad alcuni lavori per l’installazione della fibra ottica nel municipio, riscontra con 52 minuti di ritardo le richieste avanzate dalla stazione appaltante con soccorso istruttorio: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 24 febbraio 2022, n. 1314.

Secondo i giudici, infatti, si tratta di “un ritardo, da un lato irrilevante, dall’altro lato scusabile”: è irrilevante in quanto la minima entità non ha prodotto, nel caso specifico, alcun effetto pratico negativo sulle operazioni di gara, non avendone pregiudicato la celerità e non creando alcun concreto impedimento; è scusabile, in quanto è plausibile la giustificazione addotta dall’interessato, correlata al malfunzionamento della rete derivante dalla esecuzione di lavori per l’installazione della fibra ottica presso la casa comunale (circostanza che la stazione appaltante, secondo i giudici di Palazzo Spada, avrebbe dovuto considerare.

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