Nei casi in cui il TUSP (Testo Unico delle società a partecipazione pubblica – Decreto Legislativo n. 267/2000) considera rilevante il fatturato della partecipata (ad esempio, quando si tratta di valutare la necessità di un piano di razionalizzazione per le partecipate che presentano un fatturato inferiore al milione di euro), è necessario sommare il valore delle voci “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” e “Altri ricavi e proventi”: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Toscana, nella delib. n. 13/2022/VSG, depositata lo scorso 25 febbraio, richiamando un noto orientamento (cfr., ex plurimis, Sezione delle Autonomie, delib. n. 15/SEZAUT/2021; sez. reg. di controllo per l’Emilia-Romagna, delib. n. 62/2021/VSGO e n. 9/2021/VSGO).
Inoltre, negli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche”, adottati dal MEF, è precisato che, qualora nella voce “Altri ricavi e proventi”, “siano inclusi i contributi in conto esercizio, nel provvedimento occorrerà fornire adeguata illustrazione della natura di tali poste e le motivazioni giuridiche alla base dell’inclusione”.
I giudici contabili hanno anche ricordato che, secondo il principio contabile dell’OIC n. 12, i contributi in conto esercizio hanno natura di integrazione dei ricavi dell’attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri; essi, pertanto, hanno una connotazione diversa sia dai contributi in conto capitale sia da quelli in conto impianti, definiti questi ultimi – secondo il principio contabile dell’OIC n. 16 – come somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime.