La non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione per effetto della erronea o incompleta determinazione delle componenti vincolate e destinate dello stesso costituisce una irregolarità contabile, in quanto risorse vincolate al finanziamento generico di investimenti ovvero al finanziamento di specifici interventi risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Regione Toscana, nella delib. n. 14/2022/PRSP, depositata lo scorso 25 febbraio.
Secondo i giudici contabili, questo fenomeno comporta una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretta al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità, l’attendibilità degli atti di rendiconto e il ripristino della sana gestione finanziaria; conseguentemente, come disposto dalla Corte, è necessario procedere alle correzioni e provvedere al finanziamento dell’eventuale conseguente disavanzo con gli ordinari strumenti previsti dall’art. 188 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000).