L’IFEL interviene sull’accantonamento al FGDC
Con una nota pubblicata lo scorso 25 febbraio (https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/10968-l-accantonamento-al-fgdc-le-novita-2022), l’IFEL è intervenuto sull’accantonamento relativo al fondo di garanzia per i debiti commerciali per il 2022.
Come è noto, detto accantonamento ha l’obiettivo di garantire il tempestivo pagamento dei debiti commerciali, la riduzione del debito pregresso, nonché di assicurare la corretta alimentazione della piattaforma dei crediti commerciali (PCC).
Anche per il 2022, i Comuni inadempienti al rispetto degli indicatori di ritardo di pagamento e di riduzione dello stock di debito calcolati per il 2021 sono tenuti ad accantonare nella parte corrente del proprio bilancio una quota delle risorse stanziate per l’acquisto di beni e servizi, variabile dall’1% al 5%, a seconda dell’entità della violazione.
L’art. 9 del DL n. 152/2021 ha recentemente modificato la disciplina del FGDC (Fondo Garanzia Crediti Commerciali), prevedendo quanto segue:
- il comma 2, lett. a) non consente più il calcolo del ritardo medio a partire dai dati contabili locali, ma tale opzione è riservata al solo indicatore di riduzione del debito pregresso e vale per gli esercizi 2022 e 2023 (modifiche al comma 862 della Legge n. 145/2018);
- il comma 2, lett. b) obbliga all’accantonamento e alla costituzione del FGDC anche gli enti in gestione provvisoria o esercizio provvisorio (modifica al comma 862 della Legge n. 145/2018). In particolare, tali enti, che nel 2021 si limitavano ad attuare una gestione che garantisse la possibilità di approvare il bilancio di previsione comprensivo del fondo di garanzia da quest’anno possono (e devono) variare il bilancio anche in fase di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria al fine di accantonare il FGDC, con delibera di giunta, analogamente alle variazioni effettuate nel corso dell’esercizio provvisorio che non sono di competenza del responsabile finanziario o dei dirigenti.
Le due nuove previsioni rispondono all’obiettivo di favorire l’applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali nell’ottica di assicurare la tempestiva attuazione dell’omonima Riforma 1.11, inclusa tra le riforme abilitanti del PNRR e alla quale è subordinata l’assegnazione delle risorse.