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Il contenuto della relazione allegata al piano di razionalizzazione delle partecipazioni

Come è noto, l’art. 20, comma, 2, 1° parte, del TUSP (Decreto Legislativo n. 175/2016), dispone che il piano di razionalizzazione delle partecipate deve riportare gli esiti delle valutazioni effettuate ed essere corredato da un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

In merito a tale relazione, la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Toscana, nella delib. n. 13/2022/VSG, depositata lo scorso 25 febbraio, ha affermato che detto documento è funzionale a consentire la ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione in relazione alle determinazioni assunte e alle valutazioni, anche economiche, poste alla base delle conclusioni formalizzate nel piano di revisione ordinaria dell’Ente.

La relazione deve contenere ogni dato e/o elemento di dettaglio necessario all’esercizio del controllo esterno affidato alla magistratura contabile sulle scelte di mantenimento della partecipazione o sulle misure di razionalizzazione impiegate, quali, a titolo meramente esemplificativo, l’attività svolta e le finalità istituzionali, le modalità di esercizio del controllo societario, l’analisi dei principali fattori di costo, la convenienza economica dell’erogazione del servizio mediante il ricorso allo strumento societario in luogo di moduli organizzativi alternativi (ad esempio, gestione diretta), la sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l’ente.

Il grado di analiticità della relazione andrà, poi, modulato in relazione alla rilevanza della partecipazione, in termini di valore assoluto e di quota di partecipazione; più precisamente, nel caso di partecipazione minima l’ente dovrà dare atto dell’attività svolta, dei principali indici economici e della motivata scelta di mantenimento o dismissione; di contro, nel caso di partecipazioni maggioritarie, sarà richiesto un livello di approfondimento significativamente più elevato.