Risultanze della revisione periodica delle partecipate: la natura del controllo da parte della Corte dei conti

Come è noto, le risultanze della revisione periodica, anche in caso di assenza di partecipazioni, e la relazione sull’attuazione del piano precedentemente adottato vanno comunicate alla struttura di monitoraggio del MEF ex art. 15 del TUSP (Decreto Legislativo n. 175/2016), nonché alle competenti Sezioni di controllo della Corte dei conti per le verifiche di rispettiva competenza.

La trasmissione dei piani operativi e delle delibere di ricognizione soddisfa finalità di trasparenza ed è funzionale allo svolgimento dei controlli effettuati dalla Corte dei conti sul “Gruppo ente territoriale”: è quanto ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nella delib. n. 13/2022/VSG, depositata lo scorso 25 febbraio. Tali compiti si inseriscono nel più ampio ventaglio di funzioni di controllo sulle società partecipate intestate alla magistratura contabile dal TUSP, alla stregua del quale devono essere comunicate a quest’ultima le più rilevanti scelte organizzative e gestionali delle società o degli enti soci (ad esempio, le operazioni di costituzione o acquisizione di partecipazioni ex artt. 4, 5, 7 e 8; le quotazione in mercati regolamentati ex art. 26, commi 4 e 5; i piani per il superamento di situazioni di crisi d’impresa ex art. 14, comma 5; la congrua articolazione degli organi di amministrazione ex art. 11, comma 3).

L’art. 20 del TUSP non offre ulteriori indicazioni circa la natura, i parametri e l’esito di tale controllo.

Sul punto, però, le Sezioni regionali di controllo sono orientate nel ricondurre la funzione in esame nell’alveo dei controlli successivi di legittimità (cfr. ex plurimis, anche, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazioni n. 22/2021/VSG e n. 112/2020/VSG; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazioni n. 49/2021/VSG, n. 48/2021/VSG, n. 8/2021/VSG, n. 7/2021/VSG, n. 6/2021/VSG; Sezione regionale di controllo per Lombardia, deliberazione n. 116/2019/VSG; Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, n. 60/2018/VSG). Tale formante giurisprudenziale ha trovato conforto anche nelle recenti deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 19/SSRRCO/2020 e della Sezione delle Autonomie n. 15/SEZAUT/2021.

Il controllo della Corte dei conti refluisce in una pronuncia di accertamento che, in caso di esito negativo, evidenzia le illegittimità riscontrate nell’intento di stimolare l’ente ad adottare le conseguenti misure correttive. Al riguardo, la Sezione delle Autonomie, con la delib. n. 15/SEZAUT/2021, ha ulteriormente precisato che, “nel caso degli enti locali, alcune irregolarità accertate in occasione della revisione delle partecipazioni societarie (ad esempio, protratti risultati economici negativi o necessità di riduzione dei costi di funzionamento, ex articolo 20, comma 2, lett. e) ed f), TUSP) potrebbero essere “suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti” e, come tali, imporre l’adozione dei provvedimenti correttivi previsti dall’articolo 148-bis del TUEL (d.lgs. n. 267 del 2000 e dall’articolo 1, commi, 3 e 7, del D.L. n. 174 del 2012”.

Ciò posto, l’Ente interessato è, in ogni caso, tenuto a valutare le segnalazioni e le criticità evidenziate dalla Sezione di controllo, adottando ogni misura utile al loro superamento.

 

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