Manomissione dei plichi custoditi dalla stazione appaltante: la gara è da annullare
Dinanzi all’accertata e verbalizzata manomissione dei plichi contenenti la documentazione di gara, custoditi dalla stazione appaltante, si deve ritenere che la gara sia stata irrimediabilmente turbata, con la conseguenza che l’unico provvedimento che tutela integralmente l’interesse pubblico alla regolarità, trasparenza e integrità della celebrazione della procedura è l’annullamento della stessa, anche in assenza dell’individuazione di specifiche responsabilità: è quanto ribadito dal TAR Lazio, Latina, nella sent. 25 febbraio 2022, n. 181.
Si tratta della conferma di un noto orientamento, secondo cui:
- “la presenza di fondati sospetti in ordine alla sussistenza della turbativa d’asta ex 353 c.p., costituisce presupposto sufficiente a giustificare l’annullamento in autotutela degli atti di gara da parte della stazione appaltante” (TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. 8 luglio 2018, n. 7272; TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 7 febbraio 2005, n. 76);
- “in tema di tutela della manomissione dei plichi, sussiste un vizio invalidante del procedimento di scelta del contraente ove sia positivamente provato, o sussistano seri indizi, che la documentazione di gara sia stata manipolata negli intervalli fra un’operazione e l’altra, ovvero quando in concreto sia stato fornito almeno un principio di prova della eventuale manomissione dei plichi o, quanto meno, del pericolo effettivo di manomissione” (TAR Marche, sez. I, sent. 19 marzo 2015, n. 228; in termini v. anche: Consiglio Stato, sez. V, sent. 29 ottobre 2014, n. 5377; sez. V, sent. 14 ottobre 2014, n. 5060).