L’anticipazione di tesoreria non può essere reiterata senza soluzione di continuità
L’anticipazione di tesoreria è una forma di contrazione di debito a breve termine, di carattere eccezionale, sottratta ai limiti di destinazione alle spese di investimento posti dall’art. 119 della Costituzione, non riconducibile all’indebitamento; l’art. 222 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) e l’art. 3, comma 17, della Legge n. 350/2003, consentono il ricorso all’anticipazione di tesoreria per “superare una momentanea carenza di liquidità” e fronteggiare momentanee ed improrogabili esigenze di cassa, derivanti dallo sfasamento cronologico che può verificarsi tra pagamenti e riscossioni, ma destinate ad essere chiuse entro l’esercizio.
Come detto, le anticipazioni devono essere ricondotte ad un corretto equilibrio finanziario nel corso dell’esercizio, non potendo essere utilizzate per sanare situazioni di alterazione della gestione che comportino la sussistenza di situazioni di disavanzo: alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l’ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all’ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse (cfr. sez. reg. contr. per la Regione Siciliana, delib. n. 115/2020).
Come ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Regione Siciliana, nella delib. n. 25/2022/PRSP, depositata lo scorso 18 febbraio, l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria, quando si verifica senza soluzione di continuità, costituisce comportamento difforme da una sana e prudente gestione finanziaria e, per l’assenza del presupposto della temporaneità del deficit di cassa, potrebbe costituire una violazione della regola aurea di destinazione dell’indebitamento alle spese d’investimento: in altri termini, il ricorso a questa particolare forma di finanziamento, soprattutto se reiterato nel tempo, produce un aggravio finanziario per l’ente e può indicare la presenza di latenti squilibri nella gestione di competenza o dei residui e, nei casi più gravi, configurare una violazione del disposto dell’art. 119 Cost. che consente di ricorrere al debito solo per finanziarie spese di investimento.
Generalmente, siffatto ricorso all’anticipazione è l’effetto della verosimile presenza in bilancio di residui attivi insussistenti o di dubbia esigibilità, la cui mancata eliminazione fa sì che non emergano disavanzi della gestione residui e non obbliga, quindi, l’ente al reperimento delle risorse indispensabili a finanziare lo squilibrio di cassa.
In sintesi, l’uso eccessivo dell’anticipazione di tesoreria è indice di una persistente e grave crisi di liquidità, che “suscita seri dubbi sull’effettiva sostenibilità delle spese e sulla possibilità del mantenimento degli equilibri” (sez. reg. contr. per la Regione Siciliana, delib. n. 4/2019) e determina per il Comune un conseguente aggravio di bilancio, costringendo l’Ente a sopportare il costo degli interessi passivi.