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Il contratto di avvalimento tecnico-operativo deve essere congruamente dettagliato

Nel caso di avvalimento c.d. tecnico operativo sussiste sempre l’esigenza della concreta messa a disposizione di mezzi e risorse specifiche e precisamente indicate nel contratto, indispensabili per l’esecuzione dell’appalto, che l’ausiliaria ponga a disposizione del concorrente: è quanto ribadito dal TAR Campania, Salerno, sez. I, nella sent. 24 febbraio 2022, n. 546, sulla scia di un noto e consolidato orientamento (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 4 ottobre 2021, n. 6619), visto che solo così, secondo i giudici, sarà rispettata la regola posta dall’art. 89, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) nella parte in cui commina la nullità all’omessa specificazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.

Il contratto di avvalimento non deve necessariamente spingersi, in particolare, sino alla rigida quantificazione dei mezzi d’opera, all’esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale; tuttavia, l’assetto negoziale deve consentire quantomeno “l’individuazione delle esatte funzioni che l’impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio all’impresa ausiliata, e i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione” (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 26 luglio 2017, n. 3682).

Tanto premesso, i giudici campani hanno ritenuto palesemente inidonei, in quanto generici ed indeterminati, i contratti di avvalimento che non contenevano alcuna indicazione concernente le risorse umane e materiali messe in concreto a disposizione dell’ausiliata e presentavano, soltanto, l’elenco di servizi analoghi in precedenza resi dalle imprese ausiliarie, con l’indicazione del periodo, dell’importo e dell’ente committente; tale omissione, secondo i giudici, lasciava sostanzialmente indeterminato il contenuto degli obblighi assunti dalle imprese ausiliarie, demandando alle parti, in un momento successivo all’aggiudicazione, la determinazione concreta del numero e della tipologia di risorse da mettere a disposizione per l’esecuzione del contratto, posticipando in tal modo un’attività che invece il Legislatore ha inteso anticipare alla fase di predisposizione della documentazione di gara e di redazione del contratto di avvalimento, anche al fine di consentire alla stazione appaltante di verificare ex ante l’adeguatezza degli obblighi assunti dall’ausiliaria e il rispetto delle prescrizioni sui requisiti di partecipazione.