Anche per l’economo dell’Azienda Sanitaria vige l’obbligatorietà della presentazione del conto

Nell’ambito delle possibili tipologie di agenti contabili tenuti alla presentazione del conto si collocano i soggetti alle gestioni “economali”, le quali provvedono, secondo le articolazioni amministrative proprie dei singoli enti interessati, al pagamento delle spese urgenti di non rilevante ammontare, entro i limiti di bilancio e con le modalità previste da puntuale disciplina regolamentare.

La loro istituzione trova fondamento nell’esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, alle spese necessarie per il funzionamento degli uffici per le quali, in ragione della loro entità, il ricorso all’ordinario procedimento di spesa costituirebbe quantomeno un ostacolo al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza, dell’azione amministrativa (Sez. giurisdizionale per la Regione Veneto, sent. 24 aprile 2013, n. 134).

In altri termini, le spese economali rivestono carattere anticipatorio e, sostanzialmente, derogatorio (quanto residuale) rispetto agli acquisti compiuti nell’ambito delle ordinarie procedure di spesa, privilegiate in quanto la normale programmazione dell’impiego delle risorse garantisce, di regola, una maggiore ponderazione nelle scelte allocative delle scarse risorse disponibili, oltreché non di rado rese obbligatorie dalle norme in materia di procedimenti a evidenza pubblica: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Molise, nella sent. n. 8/2022, depositata lo scorso 17 febbraio.

In particolare, a differenza dell’ordinario processo di spesa, anche per le Aziende Sanitarie la spesa economale si traduce in un pagamento disposto direttamente dall’agente contabile (nei limiti delle disponibilità assegnate e della capienza della relativa unità elementare di budget) che viene poi “ratificato” dal Responsabile del Servizio finanziario (comunque denominato) con l’imputazione a bilancio.

E, al pari degli enti locali, anche per le Aziende Sanitarie vige l’obbligatorietà della resa del conto giudiziale; in tal senso, infatti, depongono:

  • l’art. 44 del R.D. n. 1214/1934, secondo cui “la Corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti a detti agenti. La Corte giudica pure sui conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali”;
  • l’art. 28 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, con cui il legislatore ha esteso ai dipendenti delle unità sanitarie locali il sistema delle responsabilità vigente per gli impiegati civili dello Stato, di cui al D.P.R. n. 3/1957 e successive integrazioni e modificazioni; né la trasformazione delle predette unità locali in enti regionali, avvenuta con il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (in attuazione della legge di delega del 23 ottobre 1992, n. 421), ha inciso sulle norme relative alla giurisdizione contabile.

Giova evidenziare che, mentre con riferimento agli agenti contabili degli enti locali l’ordinamento ha introdotto una serie di disposizioni di dettaglio, estese all’approvazione di modulistica specifica, per gli enti del sistema sanitario mancano riferimenti altrettanto puntuali. Peraltro, la giurisprudenza ha da tempo escluso che la mancata predisposizione normativa di modelli di conto integri una circostanza idonea ad esonerare gli agenti contabili dagli obblighi di rendicontazione. In ogni caso, per tali enti assume particolare rilevanza la disciplina procedimentale che di regola è contenuta negli atti amministrativi generali (talora aventi natura normativa secondaria) emanati dagli organi di vertice delle Pubbliche Amministrazioni in discorso.

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