È illegittimo il comportamento del Comune che nega l’accesso difensivo ex art. 24 della Legge n. 241/1990, con estrazione di copia, richiesto da uno dei partecipanti ad un concorso, al verbale della propria prova orale e dell’elaborato scritto: è quanto affermato dal TAR Lombardia, Milano, sez. III, nella sent. 21 febbraio 2022, n. 417.
Ed infatti, come evidenziato dai giudici, l’art. 24 citato, nella formulazione vigente a seguito della novella recata dalla Legge n. 15/2005, non prevede più che l’“accesso difensivo”, come tale prevalente sulle antagoniste ragioni di riservatezza o di segretezza tecnica o commerciale, possa essere circoscritto dall’Amministrazione alla sola visione, senza estrazione di copia (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 22 novembre 2005, n. 6524; TAR Lazio, Roma, sez. I-bis, sent. 26 gennaio 2015, n. 1410; TAR Puglia, Lecce, sez. II, sent. 2 luglio 2013, n. 1567; TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 28 febbraio 2011, n. 582).
Ciò a maggior ragione quando, come nella fattispecie esaminata, la richiesta di accesso risulti espressamente volta a fini difensivi e con la chiara indicazione, come modalità di relativa esplicazione, dell’estrazione di copia. In siffatte evenienze, è illegittima la limitazione alla sola visione degli atti nei confronti del soggetto che abbia interesse a conoscere e ad ottenere copia della documentazione amministrativa per tutelare in sede giurisdizionale i propri interessi, limitazione peraltro disposta in assenza di motivazione atta a disvelare le ragioni di tale scelta.
Per completezza, va soggiunto che, ove si tratti, come nella specie, di diritto di accesso agli atti di una procedura concorsuale, la giurisprudenza ha escluso in radice l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, “posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza. Tali atti, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico” (così, fra le tante, Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 19 gennaio 2021, n. 587; sez. III, sent. 11 giugno 2018, n. 3505; TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 10 settembre 2018, n. 5451; TAR Veneto, sez. I, sent. 20 gennaio 2016, n. 37; TAR Lazio, Roma, sent. I bis, sent. 7 giugno 2021, n. 6718; TAR Liguria, sez. I, sent. 19 gennaio 2022, n. 54).