Opposizione ad una pretesa creditoria: nessun danno erariale se presenti aspetti controversi

La decisione del Comune di opporsi alla richiesta di pagamento del legale, che aveva difeso l’ente in una controversia, non può considerarsi irragionevole in presenza di aspetti potenzialmente controversi, da cui dipendeva il riconoscimento delle ragioni di credito vantate dal suddetto legale: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Umbria, nella sent. n. 4/2022, depositata lo scorso 11 febbraio.

Secondo i giudici, infatti, l’incertezza del giudizio avrebbe potuto tradursi in un risparmio (e non in un maggior costo, come poi è stato) qualora fosse stata ritenuta fondata l’opposizione, il che aveva una qualche probabilità di verificarsi stante l’alea che caratterizzava il giudizio.

Tale conclusione è stata, peraltro, condivisa dal giudice civile che, nell’ordinanza di cui trattasi, nel condannare l’amministrazione al pagamento, ha altresì espressamente escluso la sussistenza di un danno erariale e non ha quindi trasmesso la pronuncia alla Procura erariale.

Per le ragioni esposte, non può considerarsi caratterizzata dall’elemento soggettivo, che deve integrare l’ipotesi di responsabilità, la condotta attribuita, nel caso specifico, al Sindaco ed al Segretario comunale, consistita, secondo la tesi della Procura, nel mancato riconoscimento della pretesa creditoria da parte dell’amministrazione, in quanto risulta assorbente il rilievo che tale decisione, seppure a posteriori abbia determinato un maggior esborso, non poteva ritenersi a priori irragionevole, in quanto sussistevano ragioni di possibile convenienza a sostegno della stessa.

 

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