L’importanza dell’esatta apposizione dei vincoli

L’esatta apposizione dei vincoli è fondamentale per una sana gestione di cassa: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nella delib. n. 19/2022/PRSE, depositata lo scorso 9 febbraio.

Al riguardo, la distinzione tra entrate vincolate e quelle a generica destinazione rappresenta un principio di sana gestione, la cui mancanza può comportare “un utilizzo costante e ripetuto di entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti che altera gli equilibri e non consente l’emersione di situazioni deficitarie o di sofferenza della cassa, consentendo al tempo stesso che eventuali situazioni di disavanzo finanziario, conseguenti al mantenimento in bilancio di poste attive non effettivamente esigibili, non trovino evidenza contabile” (Sez. Contr. Abruzzo, 205/2020/PRSE e Toscana n. 326/2019/PRSP). Difatti, l’utilizzo delle entrate vincolate per il finanziamento di spese differenti (in particolare, di parte corrente) è possibile solo nel rispetto degli stretti limiti dettati dall’art. 195 D. Lgs. 267/2000 (TUEL). In tal senso, si riporta il precedente della Sezione (Delib. 144/2021/PRSE) per cui “Il Collegio ritiene ad ogni buon conto di dover raccomandare il rispetto delle principali previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione, in particolare l’art. 180, comma 3, lettera d) del TUEL, in base al quale l’ordinativo d’incasso deve riportare gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti.- Allo stesso modo, l’art. 185 del TUEL impone, al comma 2, lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino “il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti”.- Si richiamano altresì le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR” (ved. anche Sez. controllo Veneto, Delib. 167/2020/PRSE).

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