La prassi contra legem non giustifica l’economo

Nel momento in cui effettua la spesa, l’agente contabile se ne assume la responsabilità e non è titolo di giustificazione la differente prassi invalsa nell’Amministrazione, essendo evidente che la reiterazione di una data condotta non può valere per attribuire i crismi della legittimità ad un comportamento contra legem: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisdizione Liguria, nella sent. n. 25/2022, pubblicata lo scorso 11 febbraio, secondo cui, in questi casi, l’agente contabile deve opporsi, perlomeno segnalando al proprio superiore la richiesta fattagli, anziché liquidare la somma senza alcuna esitazione.

Secondo i giudici, infatti, la prassi contra legem non può avere efficacia scusante in quanto l’economo non deve rimborsare o effettuare le spese illegittime in considerazione dell’imperatività delle  disposizioni in tema di spese economali e, più in generale, della disciplina in materia di corretto e legittimo impiego dei fondi pubblici, che fanno parte del bagaglio necessario dell’economo, anche alla luce dei basilari principi generali della contabilità pubblica più volte ribaditi – con riferimento ai conti economali – dalle Sezioni giurisdizionali regionali nel corso degli ultimi decenni.

Tra l’altro, come sottolineato dai giudici, il comportamento dell’economo, nel caso specifico, era ingiustificato anche alla luce delle segnalazioni effettuata dall’organo di revisione, il quale aveva evidenziato “come le spese per pranzi, cene, o colazioni di lavoro non possano, di per sé, in aderenza agli orientamenti della magistratura contabile (si rinvia, per esempio, alle deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 151/2012/INPR, n. 360/2012/IADC, n. 36/2013/IADC) essere qualificate come spese di rappresentanza, se non espressamente finalizzate all’accrescimento dell’immagine all’esterno, in particolare della comunità di utenti o, in generale, dell’opinione pubblica”,  con un espresso invito a “prestare attenzione alla corretta imputazione contabile delle spese in discorso che, come noto, sono soggette a specifici limiti derogabili solo nei casi espressamente previsti dalla legge”.

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