Il parere del revisore al bilancio di previsione non può essere impugnato autonomamente
Il parere dell’organo di revisione, di cui agli artt. 172 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) e 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 118/2011, è un atto consultivo obbligatorio ma non vincolante, da allegare al bilancio di previsione; in ragione di quanto precisato, tale parere può essere disatteso in sede di approvazione del bilancio ad opera del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 174 del TUEL.
Da tali considerazioni deriva, secondo il TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, sent. 8 febbraio 2022, n. 176, che è la delibera di approvazione del bilancio di previsione a costituire provvedimento suscettibile di impugnazione, unitamente alla quale può essere gravato il parere, ove la medesima delibera ad esso si conformi; al contrario, il mero parere è privo del carattere della lesività e non può essere oggetto di autonoma impugnazione.