Il ruolo dei revisori ai fini della trasmissione dei documenti finanziari in BDAP

Come è noto, la trasmissione dei dati nella BDAP non è un mero adempimento statistico, in quanto tale banca-dati, per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impiegano ingenti risorse, sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria. Nella prospettiva dell’amministrazione digitale, inoltre, l’obiettivo cui si deve tendere è la piena conformità dei dati inseriti con i documenti prodotti dai software gestionali dei singoli enti che sono oggetto di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari.

Con la delib. n. 19/2022/PRSE, depositata lo scorso 9 febbraio, la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, ha evidenziato che all’organo di revisione viene richiesto di verificare la coerenza dei dati presenti nel sistema BDAP – Bilanci Armonizzati – con quanto risultante dai documenti contabili tenuti e/o approvati dall’ente, almeno per quanto riguarda i contenuti del Quadro generale riassuntivo, del Prospetto degli equilibri di bilancio e del prospetto del risultato di amministrazione, nonché gli errori e le incongruenze segnalate dalla BDAP, ove non risolte, nonché la coerenza delle informazioni sugli organismi partecipati inserite dagli enti nella banca dati del Dipartimento del Tesoro con quelle rilevabili da altra documentazione oggetto di verifica. Anche in queste ipotesi di errata o incompleta comunicazione dei dati, i revisori dovranno segnalare alle Amministrazioni la necessità di operare le rettifiche/integrazioni necessarie (in tal senso, cfr. Sezione delle Autonomie, delib. n. 12/SEZAUT/2019/INPR).

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