La duplice finalità del controllo finanziario sugli EE.LL. operato dalla Corte dei conti

Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nella delib. n. 19/2022/PRSE, depositata lo scorso 9 febbraio, coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali operato dalla Corte dei conti: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell’ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall’altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell’ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esisti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all’ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce, peraltro, la riforma operata dal Decreto Legislativo n.118 /2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

Secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost. sent. n. 40/2014), il controllo ex art. 148-bis del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla strumentazione economico-finanziaria (“irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico – finanziari degli enti”, art. 148-bis, comma 1); detto controllo riguarda, tra l’altro, la “violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria” (art. 148-bis, comma 3, primo periodo, del TUEL).

L’accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti: infatti, l’interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell’“attuazione dei programmi di spesa” (art. 148-bis, comma 3, terzo periodo), per “la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.

Più specificamente, quest’ultime costituiscono violazioni di danno perché alterano in concreto il bene giuridico dell’equilibrio economico – finanziario dell’ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, le prime (“violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria”), che qui astrattamente interessano, costituiscono violazioni di mero pericolo perché il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. A ben vedere, si tratta di pericolo astratto o presunto che si atteggia ad elemento costitutivo della fattispecie proibitiva, talché la Corte dei conti lo deve inferire iuris et de iure nel momento in cui accerta la violazione. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili “anche in prospettiva” (art. 148 bis, comma 1) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari.

Ma la presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, onera la Corte dei conti a verificare se si profilano conseguenti effetti, questa volta, dannosi per l’equilibrio economico-finanziario dell’ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall’ente locale rilevi l’idoneità /efficacia, in concreto, delle stesse perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

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