Incarico ex art. 110, comma 1, del TUEL possibile solo se mancano professionalità interne
Come è noto, l’art. 110, comma 1 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) dispone che “Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando ì requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad. accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico”.
Nella recente sent. n. 115/2022, depositata lo scorso 8 febbraio, la Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana, ha evidenziato che l’incarico a soggetti esterni conferito ex art. 110, comma 1, del TUEL, comportando un esborso di risorse pubbliche, richiede una rigorosa verifica preliminare circa l’assenza di professionalità interne dotate di idonea competenza, non rilevando che il personale interno non abbia fornito disponibilità.
Ed infatti, secondo i giudici, nel rispetto del principio generale dell’autosufficienza amministrativa, l’assenza di idonee professionalità interne è un onere necessario che deve rigorosamente assolto in ogni decisione dell’ente locale di fare ricorso a figure professionali esterne, garantendo in questo modo il rispetto dei parametri di efficienza ed economicità che devono sempre presidiare l’attività della P.A. (art. 1 della Legge n. 241/1990).